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    March 27

    PAR CONDICIO: E’ VERA EGUAGLIANZA?

     

    Roma, 1 aprile 2006

     

    Si fa un gran parlare di par condicio. Da quando Berlusconi “è sceso in campo”, nel 1993, l’argomento torna di attualità ad ogni tornata elettorale, con una vis polemica inusitata, al limite della faziosità più ottusa.

    C’è chi vorrebbe abolirla; chi vorrebbe applicarla anticipatamente; chi vorrebbe che fosse applicata soprattutto all’avversario politico.

    Alcuni si chiedono, e la gente dovrebbe chiederselo più seriamente, quali siano il significato, la portata e la validità di una disciplina che, introdotta per la prima volta nel 1993, è attualmente contenuta in una Legge del 2000, la n. 28, dal titolo Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi d informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.

    In estrema sintesi, la Legge sembra volersi proporre l’obiettivo di garantire durante le competizioni elettorali una parità di trattamento ed una imparzialità nell’uso dei mezzi di informazione rispetto a tutti i soggetti politici (art. 1).

    A tal fine, sancisce che i messaggi politici, in periodo elettorale, sono ammessi nelle reti nazionali solo se autogestiti e gratuiti.

    Essi devono, inoltre, presentare liste e programmi; possono durare da uno a tre minuti per le tv; possono essere trasmessi in non più di quattro contenitori al giorno (sei per le emittenti locali), ed al massimo due al giorno per soggetto politico; devono essere divisi in modo eguale tra i partiti e le liste in competizione.

    La Legge stabilisce, in sostanza, oltre al principio, di per sé sufficiente a garantire parità di opportunità, della gratuità dell’accesso ai mezzi di comunicazione più importanti, una serie di limitazioni nei riguardi dei contenuti, della durata, del numero, del sistema di gestione dei messaggi, degli spazi dove essi possono trovare ospitalità, ed un eguale trattamento verso tutti i soggetti politici, piccoli o grandi che siano.

    Nell’introdurre tali criteri e siffatte limitazioni, la normativa sembra volersi ispirare a principi generalissimi e sacrosanti, contenuti anche nella nostra Carta costituzionale, soprattutto a quelli di eguaglianza e di libertà di pensiero, di cui la libertà di stampa è una specificazione.

    Giustamente, quindi, il Presidente della Repubblica, sempre sensibile ai più alti principi di giustizia e di libertà, sarebbe intervenuto nell’agone politico, ancor prima che esso sia ufficialmente iniziato, ed anzi con una certa propensione ad anticipare i tempi dello scioglimento delle Camere e della indizione delle elezioni, anche se l’art 85 della Costituzione prevede, in caso di “ingorgo elettivo” per la coincidente scadenza del mandato delle Camere e del Presidente della Repubblica, non un anticipo dello scioglimento delle Camere, ma una proroga dei poteri del Presidente.

    Sennonché, è lecito dubitare dell’ispirazione genuina della Legge della par condicio a quei sacrosanti principi naturali e costituzionali, segnatamente dell’eguaglianza e della libertà di pensiero e di stampa.

    Per non rischiare di essere troppo influenzato e travolto dalla vis polemica innescata dalle due inaspettate vittorie (del 1994 e del 2001) di Berlusconi sulle coalizioni catto-comunisteggianti, cercherò di richiamare definizioni dottrinarie e sentenze della Corte Costituzionale risalenti a tempi non sospetti, quando ancora l’antiberlusconismo viscerale e dilagante non inquinava ogni pensiero, ogni azione, ogni notizia.

    Secondo il costituzionalista Carlo Cereti, nel suo classico volume di Diritto Costituzionale edito dalla UTET nel 1966, il principio di eguaglianza contenuto nell’art. 3 della Costituzione, conformemente ad una giurisprudenza già allora consolidata della Corte Costituzionale (sentenze 26 gennaio 1957, n. 28; 14 luglio 1958, n. 52; 14 luglio 1961,n. 42; 27 febbraio 1963, n. 155) andava inteso nel senso che: ad eguaglianza di condizioni soggettive ed oggettive deve corrispondere eguaglianza di trattamento legislativo, mentre non vanno pareggiate situazioni oggettivamente diverse, perché il principio di eguaglianza vieta che si dettino leggi diseguali per casi eguali e leggi eguali per casi diseguali.

    A riguardo della libertà di pensiero e di stampa, secondo il medesimo Cereti, lo Stato ha il dovere di astenersi dall’inquisire sulle convinzioni interne dell’individuo e dal collegare ad esse menomazioni e responsabilità di sorta; lo Stato deve lasciare ad ogni uomo la libertà di pensiero, perché è da ritenersi che il pensiero abbia il suo massimo e più fecondo sviluppo quando sia libero da coazioni esterne; d’altra parte, il pensiero tende per sua natura a manifestarsi ed a ricevere la comunicazione del pensiero altrui, senza di che non potrebbe ulteriormente svilupparsi e perfezionarsi. Nasce da qui la tutela costituzionale delle persone di manifestare esternamente e di comunicare ad altri il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.

    La libertà di stampa è, quindi, connessa con la libertà di pensiero, poiché la stampa, solo se libera, può adempiere la sua essenziale funzione di mediatrice e di interprete tra il popolo ed i poteri costituiti, e non può, quindi, essere soggetta ad autorizzazioni e censure (art. 21 Cost.).

    La libertà di stampa si estende alle manifestazioni del pensiero non soltanto attraverso lo scritto, ma con qualsiasi mezzo atto a riprodurle e destinato alla loro diffusione (art. 21 Cost.).

    Dopo siffatti sani richiami alla nostra dottrina più solida ed alla giurisprudenza tradizionale, oltre che alla lettera ed allo spirito della nostra Costituzione, molti dubbi possono nutrirsi sulla nobiltà e sulla legittimità costituzionale della Legge sulla par condicio, soprattutto nei punti in cui equipara il più insignificante soggetto politico al partito più rappresentativo del popolo italiano e là dove ritiene di poter limitare entro schemi rigidi e precostituiti l’espressione del pensiero e l’esposizione dei fatti.

    Qualche domanda è anche lecito porsi, da semplici cittadini, sulla opportunità di alcuni recenti interventi del Presidente della Repubblica, supremo garante della Costituzione, e sulla sua assoluta imparzialità nel presente agone politico.

    Qualche certezza sulla mala fede dei partiti di sinistra è lecito nutrire, soprattutto se alle gravi limitazioni della Legge essi intendono aggiungerne altre, pretendendo un anticipo della censura ed un’estensione di questa alle comunicazioni del Governo e del Presidente del Consiglio.

     

    Roberto Melchiorre

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